Cassese e la legge pugliese sui immunizzazioni ai medici: «La competenza è statale, ipocrita una frase inserita nel testo»

Cassese e la legge pugliese sui immunizzazioni ai medici: «La competenza è statale, ipocrita una frase inserita nel testo»

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Data : 2022-11-06 07:49:09
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Mezzogiorno, 6 novembre 2022 – 08:35

Il giurista interviene dopo le polemiche tra governo e Regione sulla norma che autorizza l’ingresso nei reparti solo ai vaccinati: «La salute è materia concorrente tra Stato e Regioni. La profilassi internazionale, come nel Covid, regolata solo da Roma»

di Francesco Strippoli

Il professor Sabino Cassese
Il professor Sabino Cassese

Ha ragione il governo, perché le leggi pugliesi che consentono l’ingresso ai reparti solo ai sanitari vaccinati confliggono con la Costituzione. Ha ragione la Puglia, perché quelle normative, in vigore, non si possono più impugnare. Il professor Sabino Cassese, ex giudice costituzionale e commentatore del Corriere della Sera, ha letto le due leggi (del 2018 e del 2021) e la sentenza della Corte costituzionale che esamina la prima.
Professore ci dica cosa pensa del caso.
«Diciamo questo: mentre la tutela della salute è rimessa alla legislazione concorrente di Stato e Regioni, la profilassi internazionale è competenza esclusiva dello Stato. Così dispone l’articolo 117 della Costituzione».
Fatto questo chiarimento, vediamo le due leggi.
«La legge 2 del 2021 estende all’anti-Covid la normativa precedente (27 del 2018) relativa alla vaccinazione e all’accesso ai reparti ospedalieri dei soli sanitari vaccinati».
Qualcosa non torna?
«La legge del 2021 (anti-Covid, ndr) contiene una frase che è, nello stesso tempo, ipocrita e parzialmente illegittima. Dice così: “purché la pratica di prevenzione sia prescritta in forma di obbligo o raccomandazione dalla legislazione statale, ovvero contenuta in disposizioni normative statali eccezionali e d’emergenza”. E poi aggiunge “oppure sia prevista da atti amministrativi nazionali (…) diretti a favorire la massima copertura vaccinale (…) e per questo aventi efficacia integrativa del Piano nazionale di prevenzione vaccinale”».
Cosa non la convince?
«Nella prima parte prevede un obbligo purché tale obbligo sia già disposto in sede nazionale con una legge. Nella seconda parte prevede un obbligo anche nell’ipotesi in cui esso sia stato già imposto con un atto amministrativo nazionale. Ora, l’articolo 32 della Costituzione dispone che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge (statale). Quindi, esclude la possibilità di imporre un obbligo di vaccinazione con atto amministrativo nazionale».
Però la legge pugliese del 2018, è stata esaminata dalla Corte costituzionale che l’ha salvata in massima parte.
«La Corte ha sottolineato che la legge nazionale è indispensabile per stabilire condizioni di eguaglianza e per rispettare le modalità fissate nel terzo comma dell’articolo 117, secondo il quale i principi fondamentali in ordine al diritto alla salute devono essere disposti dallo Stato. Tra questi principi rientra l’imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio».
Quali sono le sue conclusioni?
«L’intervento statale in materia di vaccinazione anti-Covid (quello trattato dalla seconda legge pugliese, del 2021, mai mandata in Corte costituzionale, ndr) è reso necessario da due elementi. Il primo riguarda l’espressa disposizione del secondo comma dell’articolo 117, secondo il quale la profilassi internazionale (in cui l’immunizzazione ricade, perché si tratta di prevenire il diffondersi di una pandemia) è compito esclusivo dello Stato. Il secondo riguarda l’interpretazione data dalla Corte costituzionale del terzo comma dell’articolo 117 della Costituzione: un trattamento sanitario obbligatorio, anche se consistente in una misura di profilassi non internazionale, richiede una determinazione statale dei principi fondamentali; questo perché la tutela della salute è assegnata in parte allo Stato (che determina i principi), in parte alla Regione (che svolge e applica tali principi)».
Non condivide l’orientamento della Corte che ha salvato la legge del 2018?
«In realtà non l’ho menzionata perché quella sentenza era riferita ad una legge con un elenco di vaccinazioni non relativo alla profilassi internazionale come è invece nel caso della pandemia da Covid».
Si può dire che l’immunizzazione è competenza statale e l’accesso ai reparti (regolato dalle 2 leggi pugliesi) è materia della Regione?
«Secondo me no, perché c’è un problema di eguaglianza tra Regioni e di rispetto di principi riservati allo Stato».
Il sottosegretario Gemmato ha detto che il governo vorrebbe impugnare la legge pugliese. Ma sono scaduti i termini. Cosa potrebbe fare il governo?
«È aperta solo la strada di un ricorso incidentale: un privato impugna un atto emanato sulla base della legge, solleva la questione di costituzionalità, il giudice rinvia alla Corte costituzionale».

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6 novembre 2022 | 08:35

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